Per tutto ciò che non è stato specificamente regolato dal presente contratto di spedizione e dagli artt. da 1737 a 1741 c.c., si applicano le Condizioni Generali praticate dagli Spedizionieri Italiani per le spedizioni internazionali pubblicate nella G.U. n. 66 in data 10/3/1975, nel testo aggiornato al 7/9/92.
Resta inteso che l'assunzione da parte nostra della diretta effettuazione di tutto o di una parte del trasporto - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1741 c.c. - è subordinata a nostra specifica accettazione per iscritto. In difetto noi assumiamo il solo obbligo di concludere un contratto di trasporto in nome proprio e per conto dei committente nonché di effettuare le operazioni accessorie.
La nostra responsabilità per le spedizioni che ci vengono affidate non oltrepassa quella emergente dai regolamenti e dalle condizioni di trasporto delle Società di trasporti, come Ferrovie, Navigazioni, ecc.
Reclami contro di noi non avranno valore se il ricevitore non avrà tenuto responsabile l'ultimo vettore. |
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Non rispondiamo per errori di interpretazione avvenuti nel corso di colloqui telefonici.
Nessuna assicurazione né marittima né terrestre, né di qualunque altro genere viene coperta senza un ordine formale ripetuto di volta in volta. Il foro competente in caso di contenzioso è quello di Trieste.
I prezzi sono basati sulle tariffe attualmente in vigore.
Condizioni di pagamento e nostre competenze: anticipate, se non diversamente concordato; noli, dazi e spese portuali: da corrispondere in via anticipata.
In caso di mancato pagamento entro i termini concordati saranno dovuti gli interessi previsti dal decreto legislativo 231/2002, i quali decorreranno esclusivamente a seguito di formale costituzione in mora inviata mediante raccomandata a.r., in espressa deroga all'art. 4 - I comma del citato decreto. |